IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Oggetto 1. La Regione riconosce nell'attivita' di bonifica un mezzo permanente finalizzato allo sviluppo, alla tutela e alla valorizzazione delle produzioni agricole, alla difesa del suolo, alla regimazione delle acque e alla tutela dell'ambiente e delle sue risorse naturali. 2. La presente legge, per l'attuazione delle finalita' di cui al comma 1, detta le disposizioni per una nuova delimitazione dei comprensori di bonifica nell'ambito di tutto il territorio regionale e disciplina l'istituzione e il funzionamento dei consorzi di bonifica, ai quali riconosce un prevalente ruolo ai fini della progettazione, realizzazione nonche' della gestione delle opere di bonifica. 3. La presente legge disciplina altresi' le modalita' dell'intervento pubblico, che si realizza tenendo conto delle linee generali della programmazione economica nazionale e regionale, in conformita' con le previsioni del programma regionale di sviluppo e in modo da assicurare il coordinamento dell'attivita' di bonifica con le azioni previste nei piani di bacino e negli altri strumenti di pianificazione e programmazione della Regione e degli enti locali in materia di agricoltura, foreste e lavori pubblici.