IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                               Oggetto
 
   1.  La  Regione  riconosce  nell'attivita'  di  bonifica  un mezzo
permanente  finalizzato   allo   sviluppo,   alla   tutela   e   alla
valorizzazione delle produzioni agricole, alla difesa del suolo, alla
regimazione  delle  acque  e  alla  tutela  dell'ambiente e delle sue
risorse naturali.
   2. La presente legge, per l'attuazione delle finalita' di  cui  al
comma  1,  detta  le  disposizioni  per  una  nuova delimitazione dei
comprensori di bonifica nell'ambito di tutto il territorio  regionale
e  disciplina  l'istituzione  e  il  funzionamento  dei  consorzi  di
bonifica, ai quali  riconosce  un  prevalente  ruolo  ai  fini  della
progettazione,  realizzazione  nonche'  della gestione delle opere di
bonifica.
   3.  La   presente   legge   disciplina   altresi'   le   modalita'
dell'intervento  pubblico,  che si realizza tenendo conto delle linee
generali della programmazione economica  nazionale  e  regionale,  in
conformita'  con  le previsioni del programma regionale di sviluppo e
in modo da assicurare il coordinamento dell'attivita' di bonifica con
le azioni previste nei piani di bacino e  negli  altri  strumenti  di
pianificazione  e programmazione della Regione e degli enti locali in
materia di agricoltura, foreste e lavori pubblici.